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I diritti dell'investitore

Sia chiaro sin da ora che dalla disamina della contrattualistica di alcuni broker esteri non sono state rilevate le anomalie di cui tra un attimo discorreremo.

Gli intermediari finanziari con sede in uno Stato della Comunità Europea che intendono rappresentarsi con una succursale in Italia devono farne richiesta fornendo una serie di informazioni all’Autorità di Vigilanza del loro Paese, quest’ultima  effettuati gli opportuni accertamenti  lo comunica  alla Consob. A partire dalla comunicazione del nostro Organo di Vigilanza, l’Intermediario potrà operare con succursale in Italia.

Esaminiamo, pertanto, le clausole relative al Foro Competente in caso di controversie.
Prenderemo quale base per una spiegazione di quanto affermato, i contratti di alcuni broker on line che hanno  base in Gran Bretagna e succursale in Italia. Poiché è uso far compilare e sottoscrivere al cliente un modulo a parte in cui si accettano tutte le clausole e condizioni  di un contratto  che spesso non viene  visualizzato, scaricato e letto con attenzione, provvederemo noi adesso a mettere in rilievo talune clausole. Si ricorda che tali accordi sono spesso composti da oltre 30 articoli e vari allegati divisi anche in più di 30 pagine.
Troveremo facilmente articoli di tali contratti  relativi alla LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE che recitano testualmente:

… Tutti gli aspetti delle presenti Condizioni e di ciascuna Operazione stipulata con Voi sono regolati dalla legislazione vigente in Inghilterra. I tribunali dell’Inghilterra e del Galles avranno competenza non esclusiva per la composizione di tutte le controversie derivanti dalle Condizioni o dalle Operazioni. Ai fini specifici  della presente Condizione
Qualora la Vostra sede si trovi al di fuori dell’Inghilterra e del Galles, Voi eleggete domicilio presso la nostra sede legale, indicata nella Condizione 1(1). Nessuno dei disposti della presente Condizione ci impedirà di intentare procedimenti giudiziari contro di Voi in altre giurisdizioni...

Ed ancora

Le presenti condizioni saranno disciplinate dalle leggi vigenti in Inghilterra e nel Galles e interpretate di conseguenza.
 Riguardo ad eventuali Procedimenti Legali,… ciascuna Parte irrevocabilmente conviene che i tribunali d’Inghilterra avranno competenza esclusiva in qualsiasi Procedimento Legale e irrevocabilmente accetta la competenza dei tribunali d’Inghilterra, nonché  rinuncia a qualsiasi obiezione che in qualsiasi momento essa potrebbe avanzare allo svolgimento dei Procedimenti Legali in detti tribunali e s’impegna a non invocare il principio di forum non conveniens in ordine a detti Procedimenti Legali e a non sostenere il difetto di competenza del tribunale riguardo a detta Parte….

Esaminiamo quelle relative ad altro broker.

Il presente Accordo e qualsiasi Contratto previsto dallo stesso saranno regolati ed interpretati in base alla legge Inglese. Fermo restando quanto previsto dal Codice del Consumo…, qualsiasi controversia o ricorso (di ogni genere, anche se non previsto dal presente Accordo.)… saranno soggetti alla giurisdizione delle corti competenti di Inghilterra e Galles. Il Cliente accetta di rinunciare ad ogni diritto che dovesse vantare,anche in futuro, relativamente alla possibilità di contestare la competenza delle corti di Inghilterra e Galles come corti elette per ogni Controversia, e il Cliente accetta di intraprendere azioni solo ed esclusivamente avanti le corti di Inghilterra e Galles. La sottomissione alla giurisdizione delle corti di Inghilterra e Galles non limita la possibilità per …omissis… di intraprendere azioni legali contro il Cliente in relazione a qualsiasi Controversia nella diversa giurisdizione ritenuta opportuna da …omissis…, né l’inizio di un’azione in una o più giurisdizioni potrà precludere la possibilità per …omissis…di intraprendere azioni in altre giurisdizioni che siano o meno concorrenti, nei limiti di legge

Da notare il verbo “sottomettere” che ricorre  nel testo di tali articoli.

GIURISDIZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Per comprendere bene quale, invece, sia la Legge applicabile, la Giurisdizione e conseguentemente il Foro competente a decidere in caso di controversie devono essere esaminate e  messa in evidenza la normativa  dettata dalle regole generali che per le obbligazioni contrattuali le riscontriamo nella Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 e Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, questa all’art.33 comma 3 e poi all’art 5 specifica  in  modo chiaro che la libertà concessa alle parti di scegliere una giurisdizione ed un Foro diverso ha il suo limite allorquando violi norme imperative dettate nel Paese dove tutti gli altri dati di fatto del contratto si riconduco, escudendola poi all’art.5 per quanto riguarda i contratti per la prestazione di beni e servizi ai Consumatori.

Andiamo, quindi, al Codice del Consumatore, sarà sufficiente, senza inutilmente entrare nei dettagli, esaminare l’art.1469 bis del Codice Civile oggi riprodotto dall’art.33 comma 2 D.lgs. 6 settembre 2005. Questo dispone ai commi 18 e in particolare al comma 19 che si intendono vessatorie tutte quelle clausole che derogano alla competenza dell’autorità giudiziarie e che “…stabiliscono  come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore...”

Dalla disamina  della normativa testé enunciata – la quale per semplicità espositiva non è stata riportata articolo per articolo-applicate al caso che ci riguarda, si deduce che le Società di Intermediazione Finanziaria con sede all’estero e succursale in Italia sono sottoposte alla Legge italiana, pertanto la giurisdizione applicabile sarà quella del nostro Paese. E’ pur vero che la giurisdizione potrà essere diversa qualora le parti del contratto lo consentano firmando una apposita clausola, ma che tale clausola non ha alcun effetto risultando la stessa vessatoria per il Consumatore, in quanto sarebbe oltremodo sbilanciata a favore dell’Impresa straniera, la quale si vedrebbe tutelata dalla enorme difficoltà per il piccolo investitore in caso di controversia di far valere le proprie ragioni dinanzi ad un Tribunale di un altro paese. (v. tra le altre, Cass.civ. sez.II 14 aprile 1999 n.3669 – Cass. Civ. 14669 1 ottobre 2003 – Sezioni Unite – Cass.civ. sez III 20 agosto 2010 n.18785 )

Merita grande attenzione ma nessun commento in diritto la parte delle clausole contrattuali dei Broker testé esaminate, che prevedono addirittura la possibilità per la stessa Impresa di Investimento di fare causa ad un loro cliente in qualunque Tribunale di qualunque Paese mentre non potrà fare altrettanto  quest’ultimo, il quale potrà e dovrà far valere le sue ragioni solo  rivolgendosi ai Tribunali d’Inghilterra e del Galles (sic!).

Non vi è dubbio che saranno i Giudici dei Tribunali italiani(!) a decidere in punto di diritto su tali clausole contrattuali, sarà pertanto, loro l’ultima parola, agli Organismi di controllo spetterà invece decidere quali sanzione applicare. 

Però restano da porsi seri interrogativi anche di ordine morale, uno tra questi e quello di chiedersi per quali ragioni tali Intermediari finanziari hanno deciso, pur venendo a collocarsi con una base territoriale in Italia, di ripararsi e tentare di tutelarsi dietro clausole evidentemente vessatorie e conta legem, perché, se si ritiene di operare in buona fede rispettando i principi di correttezza morale e quelli dettati dalla normativa europea  sull’intermediazione finanziaria non accettare di sottostare e “sottomettersi” anche ai Tribunali del nostro Paese così come prevedono le disposizioni legislative.

Le regole dettate dal TUIF e dai conseguenti Regolamenti CONSOB di derivazione Comunitaria  in tema di trasparenza, buona fede, correttezza non avrebbero alcun senso qualora una volta disattese dal Professionista (broker – intermediario) costringessero l’investitore a farle valere solo in un Tribunale fuori dal suo luogo di residenza o addirittura in un Foro giudiziario straniero. Significherebbe una disfatta del sistema giuridico europeo relativo alla materia finanziaria che in questo momento storico, anche alla luce delle recenti e comunque persistenti crisi finanziarie non gioverebbe ad alcuno.

In conclusione può dirsi che i risparmiatori – investitori (trader) i quali ritengono che il loro Intermediario con sede all’estero e succursale in Italia (broker) non abbia rispettato le regole di condotta, di buona fede, trasparenza e  diligenza a loro richieste   e si sentano, pertanto, lesi nei loro diritti, potranno far valere le loro ragioni sottomettendo le Società alla legislazione italiana, nei Tribunali italiani del luogo della loro residenza.
Potranno farlo anche se le violazioni che si intendono commesse siano precedenti alla costituzione della sede italiana, come si spiegherà nella sezione dedicata alle Imprese di Investimento Comunitarie senza succursale.
   

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Avvocato Antonio Mangani
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