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Reclami e mediazione civile


È necessario anticipare ed esaminare sin da subito un’altra clausola che ricorre nei contratti dei broker on line, ed è quella relativa ai reclami degli investitori.

Troveremo anche in questo caso clausole che obbligano l’investitore ad avvalersi di procedure interne alla stessa Società qualora intenda proporre un reclamo. Le frasi che spesso ricorrono sono: ” qualora vogliate presentare un reclamo contro di noi dovrete immediatamente inviare il reclamo al nostro Ufficio Assistenza…”
O anche…”il cliente dovrà informare tempestivamente l’Ufficio Reclami …di qualsiasi controversia o reclamo relativi al presente accordo…”

È una procedura che avviene on line e mai su supporto cartaceo, difficile avere certezza dell’inoltro ed è comunque interna alla medesima Società della quale si lamenta la cattiva gestione dei rapporti.
Se ne possono anche comprendere  ragioni e utilità nel caso in cui si vogliono chiarimenti o si vuole contestare una singola determinata operazione, ma comunque mai solo attraverso una procedura interna e stabilita dalle stesse Società.  Non  è mai invece utile nel  caso si lamenta un cattiva gestione di ordine generale e si vuole contestare una parte o l’intero rapporto contrattuale. Quindi per tutte le inadempienze e quelle violazioni delle regole generali di comportamento dettate dalla normativa e  che il trader ritiene  l’Intermediario abbia commesso. Non si comprende bene come sia mai possibile che un investitore una volta raggiunta la determinazione che il broker  ha violato le regole della finanza possa comunicarlo o addirittura sia costretto a farlo allo stesso intermediario, invece che rivolgersi ad un Organo terzo e imparziale.

Dalla disamina della normativa sulla mediazione, di cui tra un attimo si discorrerà seppur brevemente,  il passaggio attraverso il c.d Reclamo non è necessario per ricorrere alla c.d mediazione nel caso si ritengono violate le regole generali del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria. Lo è se si vuole ricorrere alla Camera di Conciliazione della Consob, pertanto, qualora si volesse adire quest’ultima è consigliabile, alla luce dei comportamenti generali degli Intermediari,  il reclamo venga redatto da un esperto in materia che ne sappia “calibrare” forma e contenuti.

Ad ogni modo, “immediatamente” non si è tenuti proprio a fare alcunché per le ragioni che qui di seguito tenteremo di spiegare.

Reclami e Sistema di Indennizzo per gli investitori

La Direttiva CEE n.9 del 3 marzo 1997 poi ripresa all’art. 11 della direttiva CEE 2004/39 detta delle regole imperative,  obbligando le Imprese di Investimento ad aderire ad  Fondo di Garanzia o Sistema di Indennizzo per il risarcimento dei danni agli investitori. Non è quindi una “gentile concessione” dei broker, ma un obbligo di cui tra l’altro devono essere informati i loro clienti.  Ed è un obbligo per i Broker esteri con succursale aderire anche ad un Sistema di Indennizzo riferibile al Paese nel quale stanno operando.  Ma vale la pena sottolineare che il c.d Fondo di garanzia entra in scena nell’eventualità il broker intermediario non riesca a far fronte con i propri mezzi alle richieste di risarcimento dei propri clienti, come si può agevolmente rilevare  dall’inciso di una clausola contrattuale di uno dei tanti broker on line che dice testualmente ”…usufruiamo della copertura del Piano di Compensazione …Qualora noi non fossimo in grado di adempiere ai nostri obblighi. Voi potreste avere diritto di percepire un risarcimento dal Piano…”

Dall’altro la normativa europea prescrive anche di adottare delle procedure interne per i reclami affinché si possa arrivare ad una soluzione stragiudiziale delle controversie, ma la loro attivazione  evidentemente non è un obbligo per l’investitore. Tali procedure sembrerebbero   con la terminologia usata dai broker nelle clausole contrattuali  “immediatamente”   “tempestivamente” o con il “voi dovete” , la base per ottenere il risarcimento previsto dal sistema di indennizzo obbligatorio e potrebbe per questa ragione indurre in tentazione il trader – investitore a farne abuso utilizzandole in maniera imprudente nella speranza di veder presto restituita la propria perdita una volta, però, che lo stesso broker ammetta la sua negligenza e conclami la sua insolvenza.   

LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Oggi, e precisamente dal marzo 2011, chiunque voglia intentare un procedimento giudiziario nei confronti dell’Intermediario ha l’obbligo di “passare” attraverso l’Istituto della c.d Mediazione. Tale procedimento  sollecitato dalla normativa Europea , come si diceva, è divenuto  recentissimamente Legge nel nostro Paese. (cfr. D. Lgs. 4 marzo 2010 n.28)

In attesa che la Corte Costituzionale decida sulla legittimità dell’obbligatorietà della mediazione, l’investitore che intende avanzare  richiesta di risarcimento danni dovrà necessariamente a mezzo di un proprio legale tentare la mediazione, o bonario componimento della lite, facendone richiesta ad uno degli Organismi creati allo scopo. La normativa  consente all’investitore di inoltrare la domanda anche personalmente, ma  lo sbilanciamento di forza e esperienza tra broker e investitore, consiglia vivamente  di avvalersi di un legale.   Si consiglia un Organismo con sede nel domicilio del consumatore. Una volta che tale tentativo non andrà a buon fine si potrà senz’altro citare in giudizio il broker dinanzi al Tribunale  ordinario e lo si potrà fare anche se l’esito è stato positivo per l’investitore ma questi ritiene comunque di aver subito un maggior danno rispetto a quello liquidato (art.3 comma 3 D.Lgs. 8 ottobre 2007 n.179). Non dimenticandosi, come sempre, che lo Stato dove andrà presentata la Citazione è lo stesso dove si è tentata la mediazione  e cioè quello  del trader – investitore – consumatore e potrà essere senz’altro il luogo di residenza di quest’ultimo.

Organo di Mediazione  Arbitrato e clausole contrattuali.

Poiché è uso da parte di broker on line con sede all’estero con o senza succursale inserire per lo più nelle apposite sezioni dei loro Siti internet  “indicazioni tassative” su quale dovrà essere la procedura da adottare nel caso il Reclamo non trovi una risposta soddisfacente, e prima di assistere a  nuove  clausole contrattuali redatte da tali Broker, con le quali si impone all’investitore di riconoscere nel caso di ricorso alla Mediazione, un Organismo  con sede semmai nelle Isole Cayman o nel Burundi, o un Arbitro scelto esclusivamente da loro (in house), è necessario dare gli opportuni chiarimenti. 
La clausola che impone la scelta di un Organismo di mediazione o di un Arbitro è vincolante solo per l’Intermediario e non per l’investitore che potrà quindi rivolgersi all’Organo di mediazione che riterrà più conveniente per lui, ed è sempre vessatoria, quindi nulla, allorquando venga stabilita nei contratti predisposti da una sola parte nei quali quindi si accettano tutte le condizioni stabilite da uno solo dei contraenti e, ancora,  nei contratti in cui si utilizzano moduli e formulari. (rif. Normativi art. 6 D. legs.  8 ottobre 2007 n.179, art. 1341 e 1342 comma 2 c.c.).

Pertanto si chiarisce sin da subito che quanto contenuto nei contratti e nei Siti dei Broker relativi alla procedura del Reclamo e a quella eventualmente successiva della Mediazione, non ha per Voi trader – investitori, pertanto consumatori, alcun valore. I broker on line vanno per la loro strada, Voi potete andare per la vostra senza temere rappresaglie giuridiche.

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Avvocato Antonio Mangani
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